D.P.R. 22/12/1986 n.917 (T.U.I.R.– Testo Unico delle Imposte sui Redditi)
D.P.R. 22/12/1986 n.917 (T.U.I.R.– Testo Unico delle Imposte sui Redditi)
Art. 51 c. 3
E’ escluso dal reddito di lavoro dipendente “il valore dei beni ceduti e dei servizi prestati se complessivamente di importo non superiore nel periodo
d’imposta a €. 258,23; se il predetto valore è superiore al citato limite, lo stesso concorre interamente a formare il reddito”. Si tratta dei compensi “in
natura” (cd. fringe benefits) di natura liberale o anche non liberale, non collegati ad eventi né destinati necessariamente alla generalità o a categorie dei
lavoratori, ben potendo essere destinati anche solo ad alcuni di essi.
Art. 51, c.2, lett. f) e Art. 100, c.1 (combinato disposto)
Non concorrono a formare il reddito da lavoro dipendente i valori relativi all’utilizzazione di opere e servizi offerti volontariamente dal datore di lavoro alla
generalità dei dipendenti o a categorie di dipendenti o loro familiari a carico (di cui all’Art. 12 del T.U.I.R.) per finalità di educazione, istruzione, ricreazione, assistenza sociale,
sanitaria o culto (cd.“oneri di utilità sociale” di cui all’Art. 100, c.1 del T.U.I.R.,“deducibili per un ammontare complessivo non superiore al 5 per mille
dell’ammontare delle spese per prestazioni di lavoro dipendente risultante dalla dichiarazione dei redditi”) purché i Dipendenti risultino estranei al rapporto che intercorre tra l’Azienda e
il prestatore di servizio (Ris. Agenzia Entrate 34/E del 2004).
Art. 51, c.2, lett. f-bis)
Non concorrono a formare il reddito da lavoro dipendente “le somme, i servizi e le prestazioni erogati dal datore di lavoro alla generalità dei dipendenti o a categorie di dipendenti per la
frequenza degli asili nido e di colonie climatiche da parte dei familiari indicati nell’articolo 12, nonché per borse di studio a favore dei
medesimi familiari”. Queste erogazioni sono integralmente deducibili per l’azienda (Art. 95, c.1, T.U.I.R.).
Art. 108: spese di rappresentanza
Art. 108, c.2, secondo e terzo periodo
“Le spese (…) di rappresentanza sono deducibili nel periodo d’imposta di sostenimento se rispondenti ai requisiti di inerenza e congruità stabiliti con
decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze, anche in funzione della natura e della destinazione delle stesse, del volume dei ricavi dell’attività caratteristica dell’impresa e
dell’attività internazionale dell’impresa. Sono comunque deducibili le spese relative a beni distribuiti gratuitamente di valore unitario non superiore a euro 50”.
Con la Circ. 34/E del 2009 l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che sono spese di rappresentanza tutte quelle caratterizzate da gratuità e finalità promozionali o
di pubbliche relazioni.
Sono spese di rappresentanza le erogazioni gratuite a favore di Clienti e Fornitori con i quali l’impresa intrattiene relazioni commerciali o intenda intrattenerne: tali erogazioni, se non
superiori a €. 50,00, sono interamente deducibili dal reddito d’impresa.
Occorre in ogni caso che le spese deducibili nel periodo d’imposta di sostenimento, siano commisurate all’ammontare dei ricavi e proventi della gestione caratteristica dell’impresa risultanti
dalla dichiarazione dei redditi relativa allo stesso periodo in misura pari a quanto previsto dal Decreto MEF 19.11.2008, ossia:
a) all’1,3% dei ricavi e altri proventi fino a euro 10 milioni;
b) allo 0,5% dei ricavi e altri proventi per la parte eccedente euro 10 milioni e fino a 50 milioni;
c) allo 0,1% dei ricavi e altri proventi per la parte eccedente euro 50 milioni.
RISOLUZIONE AGENZIA ENTRATE 22
FEBBRAIO 2011, N. 21/E
I Voucher sono documenti di legittimazione ai sensi dell’Art. 2002 del Codice Civile e le operazioni per il loro acquisto da parte dell’Ente e per il loro rimborso ai PSA da parte
dell’operatore gestionale che li ha emessi non assumono rilevanza ai
fini IVA rientrando nel quadro delle operazioni di cui all’Art. 2, c. 3, lett. a), D.P.R. 633/72.